(Approvato nell’Assemblea del 10 ottobre 2022)
Art. 1 – Denominazione e sede
È costituita l’Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 ess.mm.ii. del Codice Civile e della normativa in materia,
Circolo Primo maggio APS
con Sede legale a Genova (GE) Salita San Nicolò, 9r (1° Statuto e affiliazione ARCI anno 1979).
L’eventuale trasferimento della Sede legale all’interno del medesimo Comune deliberato dall’Assemblea dei Soci non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L’Associazione è un ente del terzo settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista e a durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Condividendone le finalità, aderisce all’Associazione e rete associativa nazionale “ARCI aps”, adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.
Art. 2 – Finalità e Attività
Lo scopo principale dell’Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell’intera comunità
- Sono finalità dell’Associazione:
- contribuire alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica e alla difesa della pace, delle libertà civili, individuali/collettive e dei principi della Costituzione Italiana;
- promuovere la convivenza civile per le pari opportunità, per i diritti e le differenze culturali, etniche, religiose e di genere;
- promuovere la cultura in tutte le sue forme espressive, l’attivazione degli spazi per la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell’accesso universale alla conoscenza, al sapere, all’educazione, alla cultura, all’uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell’inclusione digitale.
- L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al art. 5 del D. Lgs. 117/2017;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale.
In particolare sono attività dell’Associazione
- le iniziative, in particolare per gli anziani, per tutte le generazioni e per un rapporto tra di esse;
- operare per la formazione di un centro di aggregazione sociale atto a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di sport e di miglioramento della qualità della vita dei Soci e dei cittadini del quartiere e non solo;
- promuovere, con la pratica prevalente del volontariato, iniziative culturali, incontri di approfondimento relativi alla conoscenza delle realtà sociali, storiche, artistiche e ambientali destinate ai Soci e aperte ai cittadini;
- organizzare attività ricreative, turistiche e di solidarietà atte a soddisfare le esigenze di svago, riposo e di socializzazione riservati ai soci;
- stipulare tutti gli accordi atti a garantire l’economia e la funzionalità del Circolo, a favorire il suo sviluppo e compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque aderenti ai medesimi;
- favorire la collaborazione con Associazioni ed Enti che condividono le finalità e gli scopi espressi in questo Statuto;
- avanzare proposte agli Enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica delle istituzioni locali.
Le attività dell’Associazione sono svolte in favore dei propri associati, o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
Per il perseguimento dei propri scopi, l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
Art. 3 – Attività diverse
- L’Associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.
Art. 4 – Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili
- L’Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs.117/2017.
- Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- L’Associazione può reinvestire eventuali attivi di bilancio nelle attività statutarie e/o nella manutenzione / ammodernamento necessari al mantenimento della struttura sociale in efficienza.
- È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell’Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione
- L’Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
- Gli associati sono le persone fisiche che si riconoscono nel presente Statuto e fanno richiesta di adesione all’Organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
- I minori di diciotto anni possono assumere il titolo di Socio solo previo il consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
- Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo comma 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
- Gli aspiranti Soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare e attenersi allo Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli Organi sociali.
- È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti Soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, al nuovo Socio sarà consegnata la tessera sociale e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci. In caso di rigetto motivato dalla domanda, comunicato entro il termine o a essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.
- Gli associati cessano di appartenere all’Associazione per:
- dimissioni volontarie presentate all’Organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte;
- esclusione deliberata dall’Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo Statuto.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell’Associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul Libro dei Soci.
Art. 6 – Sanzioni disciplinari
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio, secondo la gravità dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, il rifiuto del rinnovo della tessera sociale o l’espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli Organi sociali
- denigrazione dell’Associazione, dei suoi Organi sociali, dei suoi Soci;
- l’attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le Assemblee;
- l’appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell’Associazione;
- l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali, alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno deve essere risarcito.
Contro ogni provvedimento disciplinare, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente, che lo pone all’ordine del giorno della prima Assemblea utile, che deciderà in via definitiva.
Art. 7 – Diritti e obblighi degli associati
- Gli Associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
- Gli Associati dell’Associazione hanno il diritto di:
- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, secondo il disposto degli Organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall’appartenenza all’Associazione
- esaminare i Libri Sociali, facendone preventiva richiesta scritta all’Organo di amministrazione.
- Gli associati dell’Associazione hanno il dovere di:
- rispettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli Organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all’Associazione;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli Organismi di garanzia dell’Associazione
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli Organismi ai quali l’Associazione aderisce o è affiliata.
Art. 8 – Volontari associati e assicurazione obbligatoria
- L’Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli Enti associati.
- Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
- Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
- La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/17.
- L’Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Art. 9 – Organi sociali
Devono ispirarsi alla partecipazione consapevole dei Soci e alle scelte collettive attraverso l’esercizio della democrazia diretta.
- Sono Organi dell’Associazione:
- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- Organo di Revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D. Lgs 117/2017), per casi eccezionali con convocazione dell’Assemblea apposita
- Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
Art. 10 – Assemblea
- L’Assemblea è composta dagli associati ed è l’Organo sovrano.
- Deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo per l’approvazione del bilancio.
- È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea, contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
- L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria a richiesta motivata di almeno un quinto degli associati o quando il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengono necessario o su richiesta motivata dell’Organo di controllo.
- L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci, è indispensabile la presenza di almeno il 30 per cento degli aventi diritto e il voto favorevole dei tre quinti dei presenti.
Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto e il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.
Per le delibere riguardanti lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio valgono le norme di cui all’articolo 19.
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal più anziano eletto dagli associati tra i suoi membri.
- I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell’ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
- Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa. Il voto è personale ed è ammessa una sola delega.
- Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
- Le deliberazioni assembleari sono riportate sul Libro dei verbali a cura del Segretario che li firma insieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all’interno della Sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.
- L’Assemblea ha i seguenti compiti:
- nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in via definitiva sull’esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l’indirizzo programmatico del nuovo mandato;
- elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre Soci, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- approva le linee generali del programma di attività per l’anno in corso e l’eventuale relativo documento economico – programmatico.
Art. 11 – Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall’Assemblea tra un minimo di sette e un massimo di quindici eletti tra i soci. I componenti non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall’articolo 2382 del Codice Civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgsl. 117/2017. Dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- Il Consiglio Direttivo governa l’Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve;
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti;
- Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
- L’ingiustificata assenza di un Consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun Consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all’elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
Nel caso in cui per dimissioni o per altre cause decadano dall’incarico la maggioranza dei componenti, Il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai ⅔ dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’Assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni.
- Il Consiglio Direttivo elegge, al suo interno:
- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Tesoriere
- il Segretario: il segretario cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente.
In caso di dimissioni, decesso o decadenza del Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all’interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente secondo quanto stabilito dal presente articolo.
Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all’attività dell’Associazione: collegio di Presidenza e Commissione Cultura.
- Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- convoca l’Assemblea dei Soci;
- amministra l’Associazione;
- cura la tenuta dei Libri sociali di sua competenza;
- decide sull’avvio o sull’interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale e degli affitti d’azienda;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
- Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 12 – Il Presidente
- Il Presidente dell’Associazione, che è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest’ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio.
- Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.
- Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea (almeno una volta all’anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all’anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
- Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
- Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 13 – Il Tesoriere
- Predispone il bilancio d’esercizio e, se previsto, il bilancio sociale; li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l’attività e disponendone le spese necessarie su autorizzazione del Presidente e del Vicepresidente Vicario.
Art. 14 – Organo di controllo
- L’Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l’Assemblea assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
- L’Organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell’Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.
- L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 15 – Organo di Revisione legale dei conti
- È nominato solo nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito Registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall’Assemblea all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.
Art. 16 – Risorse
- L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
- L’Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall’Organo amministrativo e intestato all’Associazione.
Art. 17 – Bilancio d’esercizio
- L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
- Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l’approvazione in Assemblea, l’Organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
- L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
- Sono previsti la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’Assemblea dei Soci.
- Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all’art.2 e per nuovi impianti o attrezzature.
Art. 18 – Bilancio sociale
- Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l’Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
Art. 19 – Libri sociali obbligatori
- L’Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
Art. 20 – Il Patrimonio
Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito:
- dai beni mobili e immobili di proprietà del Circolo
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi
- dai redditi attivi di bilancio, dal fondo di riserva.
Art. 21 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli aventi diritto.
In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell’art. 50 del CTS. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.
Art. 22 – Statuto
- L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
- L’Assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Art. 23 – (Disposizioni finali)
- Per quanto non è previsto dal presente Statuto, o dal regolamento interno, decide l’Assemblea a norma dello Statuto nazionale di “ARCI aps”, del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.
La Segretaria La Presidente